Giustificato il licenziamento del dirigente incapace di coordinare
Con l’ordinanza 26609 del 2 ottobre2025 la Corte di Cassazione ha specificato che la perdita di fiducia – se motivata e documentata – può costituire di per sé un valido presupposto per il licenziamento del dirigente, soprattutto quando deriva da carenze di coordinamento e vigilanza nell’esercizio delle funzioni, purché il recesso non sia arbitrario e rispetti i principi di buona fede e correttezza.
Un dirigente di una società di costruzioni era stato licenziato nel dicembre 2018 a seguito di due contestazioni disciplinari legate alla gestione di un appalto per un’opera stradale in Svezia.
Nel dettaglio, gli era stata addebitata la mancata traduzione in inglese di documenti necessari alla partecipazione alla gara e un’istruttoria tecnico-economica carente, che aveva comportato una sottostima dei costi e del fabbisogno di personale.
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato il licenziamento privo di giusta causa, ma “assistito da giustificatezza”, condannando la società al solo pagamento dell’indennità di preavviso. La Corte d’Appello aveva confermato tale decisione, rigettando le reciproche impugnazioni.
La Corte ha confermato la legittimità del licenziamento, ritenendolo assistito da giustificatezza. Non è necessaria una verifica analitica delle condotte, ma una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del recesso e accerti la perdita di fiducia nel dirigente per carenze di coordinamento e






