Licenziamento nullo per errore sul comporto: tutela piena per il lavoratore
La dipendente veniva licenziata per superamento del periodo di comporto, ma in seguito all’accoglimento di un ricorso contro l’INAIL, determinate assenze venivano riconosciute come da infortunio sul lavoro, e di conseguenza il comporto non risultava superato.
Al posto della reintegra, la società veniva condannata al versamento di un’indennità sostitutiva di 15 mensilità e di un importo a titolo risarcitorio pari alle retribuzioni perse, oltre al versamento dei contributi.
Con l’Ordinanza n. 7969 del 31 marzo 2026, la Corte di Cassazione conferma la decisione impugnata dalla società, ricordando che il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, c.c..
In tal senso, l’articolo 2 d.lgs 23/2015 a fronte di un licenziamento nullo, non prevede più l’attenuazione della tutela reintegratoria e risarcitoria, ma quella piena per tutto il periodo a partire dal licenziamento, ad eccezione dell’aliunde perceptum.






