Comporto e disabilità: niente discriminazione senza prova

Con la sentenza 437 del 28 aprile 2026 il Tribunale di Bologna ha affrontato il rapporto tra comporto, disabilità e discriminazione indiretta, soffermandosi in particolare sugli obblighi del datore di lavoro e sull’onere della prova nei casi di licenziamento collegati a patologie invalidanti.

La vicenda esaminata dal Tribunale di Bologna riguarda una lavoratrice del settore commercio licenziata il 29 luglio 2024 per superamento del periodo di comporto.

Secondo la ricorrente, le assenze dal lavoro erano riconducibili a un disturbo bipolare di natura invalidante, condizione che il datore di lavoro avrebbe conosciuto prima del recesso.

Per questo motivo, la dipendente chiedeva che il licenziamento fosse dichiarato nullo perché discriminatorio, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno.

La società resistente, al contrario, sosteneva la piena legittimità del licenziamento per superamento del comporto ai sensi dell’art.2110 c.c. il Tribunale di Bologna ha rigettato integralmente le domande della lavoratrice, escludendo la natura discriminatoria del licenziamento per superamento del comporto.

Secondo il giudice, non era emersa una prova sufficiente della conoscenza, da parte del datore di lavoro, del disturbo bipolare e della sua incidenza sulle capacità lavorative della dipendente.

Le dichiarazioni testimoniali e la documentazione prodotta non avevano consentito di dimostrare con certezza la consapevolezza datoriale della patologia.

Nonostante il rigetto del ricorso, il Tribunale ha comunque disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando la complessità della vicenda e le difficoltà probatorie emerse nel processo.