Concordato preventivo e crediti sorti dopo la chiusura della procedura: Ordinanza

Con Ordinanza 31 marzo 2026, n. 7814, la Cassazione si è espressa in tema di concordato preventivo in continuità aziendale, stabilendo che i crediti sorti dopo la chiusura della procedura, ai sensi dell’art. 181 R.D. n. 267/1942, durante la fase esecutiva, non beneficiano, in un eventuale successivo fallimento, della prededucibilità “in funzione” prevista dall’art. 111, comma 2, R.D. n. 267/1942.

Tale approdo interpretativo trova conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità, la quale, in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite, ha ribadito che i crediti prededucibili derogano sì al principio della par condicio creditorum (art. 111, comma 1, R.D. n. 267/1942), ma solo all’interno della specifica procedura concorsuale che li ha originati, ovvero della procedura cui risultano funzionalmente collegati.

Al di fuori di tali ambiti, dunque, la prededuzione opera esclusivamente se il credito è assistito da una causa legittima di prelazione.