Cassazione il risarcimento ex art. art. 2087 c.c. segue i criteri civilistici
Con l’ordinanza 31372 del 1° dicembre 2025 la Cassazione afferma che non può sussistere un’ipotesi di responsabilità del datore di lavoro qualora questi, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica e la qualifica del dipendente, abbia adottato di tutti i mezzi idonei a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
Il dipendente ricorre giudizialmente al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., per essere stato esposto a comportamenti di mobbing e per aver acquisito patologie ad eziologia professionale derivanti da condotte illegittime e inadempienti del datore di lavoro.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che nessuna prescrizione cautelare, generica o specifica, era stata disattesa da parte dell’azienda.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che l’art. 2087 c.c. non delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva del datore, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell’esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell’ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi.
Secondo i Giudici di legittimità, in assenza di responsabilità datoriali, nessun risarcimento può essere riconosciuto al dipendente da parte della società, dal momento che la definizione dello stesso segue i normali canoni civilistici e non le diverse regole che presiedono il sistema di assicurazione obbligatoria dell’INAIL.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore.






