Borse di studio ai figli dei lavoratori deceduti per infortunio

L’Inail, con la circolare n. 31 del 23 giugno 2026, ha fornito le modalità operative per la fruizione della borsa di studio riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai superstiti dei lavoratori assicurati deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, di cui all’art. 8 del DL 159/2025 (L. 198/2025).

La borsa di studio, erogata previa richiesta da parte dell’interessato, spetta fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età ovvero fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.

La borsa di studio, esente da imposizione fiscale, si cumula con le altre prestazioni erogate dall’Inail e il suo importo annuale varia da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 7.000 euro, in relazione alla scuola o istituto frequentato.

Per fruire dell’agevolazione è necessario che l’alunno frequenti con profitto ciascun anno del corso di studi.

La domanda finalizzata al riconoscimento della borsa di studio deve essere presentata all’Inail entro il termine ordinatorio di 60 giorni dalla conclusione dell’anno scolastico o accademico, esclusivamente mediante il servizio online denominato Borsa di studio ai superstiti, accessibile dalla home page MyInail dei servizi telematici disponibili per l’utenza.