Lavoro, previdenza e assistenza: contributo unificato per procedure esecutive e fallimentari 


Per le cause in materia di lavoro e previdenza è stabilita l’esenzione dal pagamento del contributo unificato, se la parte ha un reddito irpef inferiore al triplo del reddito previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio (art.76 dPR n.115/2002), reddito annuale fissato in € 12.838,01 dal dm 10.5.2023 (in GU n.130 del 6.6.2023). Ne consegue che possono usufruire dell’esenzione contributo unificato i soggetti che hanno un reddito inferiore ad € 38.514,03 (il triplo di 12.838,01), reddito che viene aumentato di € 1.032,91 per ciascun familiare convivente a carico (tale importo viene annualmente rivalutato).