“Revisione” dell’interdizione post partum: i chiarimenti dell’INL

La Nota dell’INL n. 1829 del 10 agosto 2026 chiarisce i margini di “revisione” del provvedimento di interdizione post partum.

Tale provvedimento, emanato dall’Ispettorato territorialmente competente (ITL), in seguito all’accertamento dell’effettiva esposizione della lavoratrice a fattori di rischio, della natura delle mansioni esercitate e dell’impossibilità di una diversa collocazione lavorativa, tutela la salute della madre e del bambino fino al settimo mese di età del bambino.

Il provvedimento costituisce un atto conclusivo e “definitivo“, che produce immediatamente i propri effetti giuridici e segna l’esaurimento dei rimedi amministrativi ordinari. Tuttavia, l’INL chiarisce che l’Amministrazione conserva il potere/dovere di riesaminare il proprio operato in autotutela tramite revoca o annullamento d’ufficio (articoli 21-quinquies e 21-nonies, Legge n. 241/1990). L’INL sottolinea, inoltre, che, in caso di annullamento dell’atto, è possibile derogare l’efficacia retroattiva (ex tunc) e limitarne gli effetti (ex nunc), così da bilanciare l’interesse pubblico e l’affidamento delle parti.