Corte d’Appello di Palermo: licenziamento per superamento del comporto, quale onere probatorio in capo al lavoratore disabile?

Con la sentenza 713 del 5 giugno 2025, la Corte d’Appello di Palermo afferma che il lavoratore disabile non può invocare il carattere discriminatorio del recesso irrogatogli per superamento del periodo di comporto, laddove non provi la riconducibilità delle assenze alla disabilità medesima.

Il lavoratore, disabile al 65% ed assunto come categoria protetta, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per superamento del periodo di comporto.

Il Tribunale rigetta la predetta domanda, sul presupposto che il ricorrente non aveva provato, come era suo onere, che i giorni di malattia – conteggiati dal datore ai fini del comporto – erano correlati alla propria disabilità.

La Corte d’Appello rileva preliminarmente che, spetta al lavoratore, che invochi la discriminatorietà del recesso, provare in modo sufficientemente specifico il nesso di conseguenzialità o connessione diretta tra le patologie che hanno causato le assenze ed il suo stato di disabilità.

Per la sentenza, il dipendente deve – a tal fine – fornire supporti probatori documentali tali da consentire al giudice di accertare il predetto nesso con la disabilità o, ancora, con l’attività lavorativa se esercitata in dispregio delle limitazioni dettate dalla sorveglianza sanitaria.

Non avendo il lavoratore adempiuto detto onere probatorio nel caso di specie, la Corte respinge l’appello dallo stesso proposto