CIGO Covid e poteri di scelta del datore di lavoro

Con l’Ordinanza n. 25367 del 15 settembre 2026, la Corte di Cassazione si pronuncia su una vicenda che ha visto la lavoratrice essere collocata in cassa integrazione c.d. Covid fino al suo licenziamento.

A tal proposito, gli Ermellini hanno ricordato che pur non essendo l’istituto emergenziale disciplinato dalla normativa, esso soggiace ai principi generali in materia di criteri di scelta ed obblighi di rotazione e quindi deve rispondere ai principi di buona fede, correttezza e non discriminazione.Il potere di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni riservato al datore di lavoro non è infatti incondizionato, ma è sottoposto al limite derivante dalla necessaria sussistenza del rapporto di coerenza fra le scelte effettuate e le finalità specifiche cui è finalizzata la cassa e dall’obbligo di osservare i doveri imposti dagli articoli 1175 e 1375 c.c.., oltre all’ulteriore limite (di carattere esterno) del divieto di discriminazioni fra i lavoratori per motivi sindacali, di età, di sesso, di invalidità o di presunta ridotta capacità lavorativa.

Peraltro, la specificità dei criteri di individuazione della rotazione deve essere condotta con valutazione in astratto ed ex ante, dovendo assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell’esercizio del potere del datore di lavoro.

A ciò non si è attenuto il datore di lavoro nel caso di specie; dunque, la Cassazione rigetta il ricorso proposto dalla società