C’è violazione delle prerogative sindacali se l’incontro con le OO.SS.

Con l’ordinanza 787 del 14 gennaio 2026 la Cassazione afferma che non vi è violazione delle prerogative sindacali allorquando, a prescindere dalla forma utilizzata, si consenta una trattativa tra le parti sociali, con conseguente salvaguardia del diritto di informazione e partecipazione.

La O.S. propone ricorso ex art. 28 L. 300/1970, al fine di sentir dichiarare il carattere antisindacale della condotta tenuta dall’Ente datore e consistita nella modifica unilaterale dell’orario di lavoro, senza un previo contradditorio con le sigle sindacali come prescritto da uno specifico accordo quadro nazionale.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che l’essersi condiviso il tema delle modifiche orarie mediante uno scambio di mail e non mediante un incontro non realizzasse un vulnus alle prerogative sindacali.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la valutazione circa il carattere antisindacale o meno di una condotta datoriale deve basarsi, non già sulla formale violazione di previsioni normative o della contrattazione collettiva, bensì sulla concreta lesione degli interessi che sono tutelati da quelle stesse previsioni.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie sul punto il ricorso dell’agente, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia