Tassazione delle competenze di fine rapporto per residente all’estero

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 1 del 12 gennaio 2026, ha precisato che le somme corrisposte a un lavoratore non residente in Italia, a titolo di indennità sostituiva del preavviso e a titolo di indennità per cessazione del rapporto di lavoro e del distacco da società estera, priva di stabile organizzazione sul territorio nazionale, non sono imponibili nel nostro Paese.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, una società italiana aveva assunto un dirigente inviato in distacco presso una consociata finlandese. Il dirigente ha trasferito la residenza fiscale in Finlandia, dove ha prestato attività lavorativa, fino a quando la società italiana lo ha licenziato per soppressione della posizione.

Il dirigente ha impugnato l’atto di recesso contestando l’anticipata cessazione del distacco presso la società finlandese. Per risolvere la controversia, è stato proposto un accordo di conciliazione, sottoscritto dal dirigente, in cui la società italiana si impegnava a corrispondere un certo importo per l’attività svolta in Italia, mentre una somma era erogata dalla società finlandese per l’attività svolta in Finlandia (a titolo di indennità del preavviso). Quest’ultima, inoltre, si impegnava a corrispondere un certo importo quale corrispettivo per la cessazione del rapporto di lavoro e del distacco.La società italiana si è rivolta all’Agenzia delle entrate al fine di aver conferma che la ritenuta alla fonte (art. 23 DPR 600/1973) debba essere applicata solo sulla somma dalla stessa corrisposta e non anche sull’importo erogato dalla società finlandese.

L’Ente ha chiarito che anche in base alla Convenzione tra i due paesi, la quota di indennità sostitutiva del preavviso riferita al lavoro svolto in Italia deve essere correttamente assoggettata a imposizione in Italia mediante ritenuta alla fonte.