Illecito disciplinare: il collegamento tra contestazione datoriale e imputazione in sede penale

 La Corte di Cassazione con ordinanza 31 gennaio 2022, n. 2871 ha statuito che con riguardo ai rapporti fra contestazione disciplinare e giudizio penale, la contestazione disciplinare a carico del lavoratore va valutata in modo autonomo rispetto ad eventuali imputazioni in sede penale.

La Corte di Appello rigettava il reclamo avverso la decisione dl tribunale che aveva respinto la domanda del lavoratore nei confronti della società avente ad oggetto la declaratoria di nullità o illegittimità  del licenziamento  del lavoratore: il giudice di secondo grado riteneva la congrua dimostrazione del fatto addebitato consistente nella manomissione di un contatore e nell’allaccio abusivo alla rete elettrica.

Gli Ermellini hanno chiarito che, ove il lavoratore sia stato assolto con sentenza dibattimentale dichiarata irrevocabile, i fatti comunque accertati, anche se non decisivi ai fini della responsabilità penale, possono conservare rilevanza ai fini del rapporto di lavoro. Più specificamente, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo laddove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza del fatto o della mancata partecipazione dell’imputato e non anche nell’ipotesi in cui l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato.