Prestazioni di esodo: retribuzioni utili alla ricostituzione

L’NPS è intervenuto, con il messaggio n. 2009 del 18 maggio 2022, sulla legittimità di ricostituire le prestazioni di esodo sulla base di retribuzioni percepite successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Al riguardo, viene specificato che qualunque retribuzione imponibile a fini previdenziali erogata successivamente all’accesso alla prestazione di esodo, ma riferita al periodo di lavoro precedente la cessazione dello stesso, deve essere inclusa nel calcolo delle prestazioni.

Oneri di ricostituzione

Pertanto, qualora successivamente alla liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo risultino ulteriori retribuzioni erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, è possibile procedere alla ricostituzione a condizione che il datore di lavoro garantisca il maggiore onere derivante dalla ricostituzione.

E’ altresì possibile procedere alla ricostituzione delle prestazioni in argomento nel caso in cui nell’estratto conto contributivo risulti della contribuzione accreditata (d’ufficio o la cui domanda di accredito sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro) non presente al momento della liquidazione, in via definitiva, della prestazione di esodo.

Presentazione delle domande

I lavoratori interessati potranno presentare la domanda di ricostituzione delle prestazioni di esodo in argomento anche via PEC, allegando la dichiarazione del datore di lavoro, opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale il medesimo datore si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla richiesta di ricostituzione.