Danno del lavoratore da perdita di chance: risarcimento non tassabile

La Corte di Cassazione con la sentenza 14344 del 5 maggio 2022 ha specificato che il

 risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale – a causa, ad esempio, dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti – non è soggetto a tassazione, risultando irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al CCNL di un certo comparto. 

La vicenda ha ad oggetto una causa di impugnazione degli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione Irpef, quali redditi di lavoro dipendente, le somme riconosciute da un’azienda ai propri dipendenti, a titolo di risarcimento del danno ed in esecuzione degli accordi transattivi raggiunti a conclusione di cause scaturite da pronuncia del Tribunale del lavoro.

Le liti transatte riguardavano il risarcimento del danno da perdita di chance di accrescimento professionale, come accertato dal giudice del lavoro.

In tema di classificazione dei redditi, infatti, l’art. 6, comma 2, del TUIR prevede che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente).

La Commissione tributaria regionale, preso atto di tale qualificazione giuridica del danno, aveva negato, in aderenza alla giurisprudenza della Cassazione, che fosse soggetta a tassazione la somma percepita da ciascun lavoratore a tale titolo.

Il tutto, con l’ulteriore notazione, anch’essa confermata dagli Ermellini, che “la natura del danno non è condizionata dal meccanismo lato sensu risarcitorio concretamente utilizzato, sicché non assume rilievo il richiamo alla disciplina contrattuale (art. 52 del c.c.n.l.) ai fini della determinazione del quantum debeatur”.