Autodichiarazione aiuti Covid al 30 novembre

L’autodichiarazione degli aiuti Covid slitta dal 30 giugno al 30 novembre per effetto del provvedimento n. 233822/2022 del 22 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
La proroga si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.

Il provvedimento agenziale è conseguente al decreto Semplificazioni fiscali (Dl n. 73/2022), approdato in Gazzetta Ufficiale, che all’articolo 35 proroga i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA), spostando la scadenza dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023.

Inoltre, con il documento di prassi n. 233822, l’Agenzia delle Entrate dispone anche che i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) possono inviare l’autodichiarazione entro il 30 novembre oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

La proroga concessa fa coincidere il termine di invio dell’autodichiarazione con quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi, consentendo così agli operatori di lavorare con maggiore organicità nei controlli da effettuare e nei dati da inserire in entrambe le dichiarazioni.