Assistenza fiscale 2022: cosa cambia per i giornalisti

Con il messaggio n. 2499 del 21 giugno 2022, l’INPS rende noto che, nella qualità di sostituto di imposta, garantirà le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le relative operazioni di conguaglio.

L’Istituto può, infatti, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno 2022, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile IRPEF (quale, ad esempio, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.).

Sostituzione d’imposta per INPGI

A partire da luglio 2022 anche le funzioni previdenziali sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), attualmente gestite dall’Istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI), verranno trasferite all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Infatti, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPS procederà a liquidare:

– le pensioni;

– i trattamenti di disoccupazione e quelli di cassa integrazione guadagni.

A partire dalla dichiarazione 730/2022, il contribuente iscritto INPGI/1 (pensionato o beneficiario di prestazioni non pensionistiche) che invii la dichiarazione 730 precompilata oppure si rivolga a un CAF o a un professionista abilitato, avrà quale sostituto d’imposta l’INPS, anche se la dichiarazione viene trasmessa prima del 1° luglio 2022.

Per i contribuenti iscritti alla Gestione separata INPGI2 non cambia nulla e conseguentemente continueranno a indicare l’INPGI quale «sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio».

Dati di conguaglio

Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo, complessivamente a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (compresi eventuali primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e a credito del dichiarante e dell’eventuale coniuge, se la dichiarazione è congiunta, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730.

Tale dato è indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/4, se a debito del contribuente, al rigo 161, con la seguente descrizione: “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2) o, se a credito del contribuente, al rigo 163, con la seguente descrizione: “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.