Patto commissorio, indici rivelatori e configurabilità del divieto

La Corte di Cassazione con sentenza 19694 del 17 giugno  2022 ha chiarito che il  divieto del patto commissorio non è configurabile se il trasferimento avviene allo scopo di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto.

Va, inoltre, esclusa la violazione del divieto del patto commissorio nelle ipotesi in cui manchi l’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre.

Il divieto di tale patto non è applicabile, poi, laddove la titolarità del bene passi all’acquirente con l’obbligo di ritrasferimento al venditore se costui provvederà all’esatto adempimento.

La decisione è stata assunta in ordine ad una causa civile dove si controverteva rispetto ad una complessa operazione immobiliare.

Alla Corte spettava di verificare la corretta applicazione degli artt. 1963 e 2744 c.c., ovvero la sussunzione dei fatti accertati dal giudice di merito nello schema del patto commissorio, secondo gli indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

A tal fine, la Cassazione ha ritenuto opportuno richiamare gli elementi costitutivi del patto commissorio e il fondamento del suo divieto.

Nella corposa disamina, il Collegio di legittimità ha ricordato come, nel tempo, la portata dell’art. 2744 c.c. sia stata ampliata e sia stato sanzionato con la nullità qualsiasi strumento pattizio in grado di raggiungere il risultato vietato dall’ordinamento, sia in modo diretto che in forme elusive.

L’ampliamento della latitudine del divieto, tuttavia, non è stato esente da critiche da parte della dottrina e ciò per l’intrinseca difficoltà di tratteggiarne i confini, unita alla constatazione del diffondersi di contratti, anche di derivazione comunitaria che prevedono, accanto alla causa di scambio, anche la causa di garanzia.

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte distrettuale aveva falsamente applicato l’art. 2744 c.c. senza procedere con la valutazione degli indici rivelatori dell’esistenza del patto commissorio.

Da qui la cassazione della sentenza, con rinvio della causa alla Corte d’appello, la quale nella sua decisione dovrà attenersi ai principi di diritto sopra richiamati.