Professionista non ottempera al principio di cassa? Recupero a tassazione

La Corte di Cassazione con sentenza 20190 del 22 giugno 2022 ha statuito la legittimità del recupero a tassazione del fisco  nel caso in cui un professionista non ottempera al principio di cassa, omettendo di far partecipare alla determinazione del reddito compensi che, sebbene fatturati nell’anno precedente, risultano incassati l’anno successivo.

Nella fattispecie al vaglio della Corte un avvocato  si opponeva all’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva presuntivamente accertato, in capo al medesimo, maggiori imposte ai fini IRPEF.
Dopo che entrambe le Commissioni Tributarie, di primo e secondo grado, avevano respinto la sua impugnazione, il legale si era rivolto alla Suprema corte lamentando, tra gli i motivi, l’illegittimità della ripresa a tassazione di compensi professionali relativi a fatture emesse e dichiarate per l’anno 2004 e tuttavia incassate nel 2005, con conseguente applicazione – a suo dire – di una doppia imposizione.

Doglianza, questa, giudicata non fondata dagli Ermellini, alla luce dei principi sopra richiamati.

Il contribuente, infatti, non ottemperando al principio di cassa, aveva omesso di far partecipare alla determinazione del reddito compensi che, sebbene fatturati nel 2004, risultavano incassati nel l’anno successivo.

L’Ufficio finanziario, ciò posto, aveva correttamente proceduto al recupero a tassazione dei compensi, per come sintetizzati nel prospetto contenuto nell’avviso di accertamento.

Questo ai sensi di quanto disposto dall’art. 54, comma 1 del TUIR, secondo cui: “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi”.

Con specifico riferimento ai compensi, quindi, questi partecipano alla determinazione del reddito soltanto quando sono effettivamente incassati, a prescindere dal momento di emissione della fattura.