Sostegni bis: Indennità ai lavoratori e deroghe NASpI
L’INPS, con il messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021, fornisce le prime informazioni in ordine alle predette misure, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione delle circolari attuative e l’adeguamento delle procedure informatiche.
Indennità COVID-19
Il decreto Sostegni bis prevede l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021:
– lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori intermittenti;
– lavoratori autonomi occasionali;
– lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
– lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dello spettacolo.
I lavoratori che hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum .
Con successiva comunicazione l’INPS stabilirà il termine di presentazione dell’istanza e il rilascio della nuova apposita domanda; per le modalità di invio saranno utilizzati i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca
L’articolo 69 del decreto Sostegni bis ha introdotto, inoltre, una indennità una tantum a favore dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, di importo pari a 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
Il successivo comma 6 del medesimo articolo 69 ha previsto, inoltre, una indennità una tantum di importo pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
Con successiva comunicazione l’Istituto renderà noto il termine di presentazione dell’istanza e il rilascio della nuova apposita domanda; per le modalità di invio saranno utilizzati i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Sospensione del meccanismo di riduzione della NASpI
Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospeso il meccanismo di riduzione della prestazione NASpI. Pertanto, per le prestazioni oggetto della sospensione della riduzione mensile, qualora ancora in essere al 1° gennaio 2022, l’importo sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
A tal fine non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio.