Sostegni bis: Indennità ai lavoratori e deroghe NASpI

L’INPS, con il  messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021, fornisce le prime informazioni in ordine alle predette misure, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione delle circolari attuative e l’adeguamento delle procedure informatiche.

Indennità COVID-19

Il decreto Sostegni bis prevede l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021:

– lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

– lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

– lavoratori intermittenti;

– lavoratori autonomi occasionali;

– lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;

– lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

– lavoratori dello spettacolo.

I lavoratori che hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum .

Con successiva comunicazione l’INPS stabilirà il termine di presentazione dell’istanza e il rilascio della nuova apposita domanda; per le modalità di invio saranno utilizzati i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca

L’articolo 69 del decreto Sostegni bis ha introdotto, inoltre, una indennità una tantum a favore dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, di importo pari a 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Il successivo comma 6 del medesimo articolo 69 ha previsto, inoltre, una indennità una tantum di importo pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Con successiva comunicazione l’Istituto renderà noto il termine di presentazione dell’istanza e il rilascio della nuova apposita domanda; per le modalità di invio saranno utilizzati i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

Sospensione del meccanismo di riduzione della NASpI

Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospeso il meccanismo di riduzione della prestazione NASpI. Pertanto, per le prestazioni oggetto della sospensione della riduzione mensile, qualora ancora in essere al 1° gennaio 2022, l’importo sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

A tal fine non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio.