Contratti a termine: per la proroga non occorre la forma scritta

Articolo letto 45 volte, scritto il 18/06/2021 da Studio Cafasso

La Corte di cassazione  con l’ordinanza 10870 del 23 aprile  2021  ha statuito la legittimità della proroga orale del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.Nel caso all’esame della Corte, i giudici di merito avevano accolto le domande del lavoratore che contestava la legittimità della proroga orale del contratto a termine, domandando la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato.Il datore di lavoro convenuto eccepiva che il ricorrente non contestava la circostanza che il contratto fosse stato prorogato, seppure oralmente, e sosteneva che la normativa in vigore non richiede la forma scritta per la proroga, bensì solo il consenso del lavoratore.Gli ermellini hanno accolto la tesi datoriale, sottolineando che il d.lgs. n. 368/2001, applicabile ratione temporis al rapporto di lavoro controverso, non prevede, a differenza di quanto stabilito dall’art. 22, comma 2, D.lgs. n. 276/2003 in tema di somministrazione lavoro, che la proroga del contratto a tempo determinato debba avvenire per iscritto.
Inoltre, la Cassazione ha rimarcato il principio già precedentemente espresso, secondo il quale deve ritenersi che la mancata previsione della forma scritta per la proroga sia bilanciata dai nuovi e più flessibili meccanismi sanzionatori, comportanti maggiorazioni retributive per la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza iniziale, oltre alla trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato qualora tale prosecuzione superi i detti limiti di venti o trenta giorni (a seconda che la durata iniziale del rapporto sia inferiore o superiore ai sei mesi), lasciando intatto l’onere in capo al datore di lavoro di provare l’esistenza delle ragioni obiettive che giustificano la proroga.