Indennità ai lavoratori del decreto Sostegni bis: domande al via
L’INPS con il messaggio 2309 del 16 giugno 2021 ha reso noto che è stato rilasciato il servizio online per inoltrare le domande di indennità una tantum Covid-19 del decreto Sostegni bis. Le nuove indennità una tantum sono di importo variabile in base alla categoria di appartenenza dei lavoratori, in particolare di importo pari a:
- 600 euro a favore di specifiche categorie di lavoratori autonomi e dipendenti che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro e riconosciute dall’art. 42 del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);
- 800 euro per gli operai agricoli a tempo determinato in base a quanto disposto dall’art. 69, commi da 1 a 5 del decreto Sostegni bis;
- 950 euro per i pescatori autonomi di cui all’art. 69, comma 6, del decreto Sostegni bis.
L’art. 42 del D.L. n. 73/2021 riconosce una indennità onnicomprensiva bis di importo pari a 1.600 euro in favore di:
- lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi e con un reddito non superiore a 35.000 euro;
- Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi e con un reddito non superiore a 75.000 euro.
Per questi lavoratori, secondo una prassi consolidata del legislatore emergenziale, si prevede un doppio binario per l’accesso al nuovo bonus. Più nel dettaglio, per fruire dell’indennità:
- i lavoratori che hanno già fruito delle indennità previste dal decreto sostegni pari a 2400 euro secondo l’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021), non devono presentare una nuova domanda, in quanto il bonus verrà erogato automaticamente dall’INPS nelle stesse modalità indicate dai beneficiati per le indennità già erogate. Tali lavoratori, fa presente l’INPS, stanno già ricevendo il pagamento;
- i lavoratori che non hanno invece fruito delle indennità previste dal decreto Sostegni devono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021.
La nuova indennità onnicomprensiva bis è incompatibile con il Reddito di Emergenza (REM) per l’anno 2021 se richiesti dallo stesso nucleo familiare e con l’indennità per i lavoratori agricoli del decreto Sostegni bis.
L’indennità può invece essere erogata come importo integrativo del Reddito di Cittadinanza fino all’ammontare dovuto per la stessa indennità. In tal caso, l’indennità sarà corrisposta direttamente per mezzo del Reddito di Cittadinanza al quale verrà aggiunto un importo fino all’ammontare della stessa indennità.
Indennità una tantum Sostegni bis per i lavoratori agricoli
L’art. 69, commi da 1 a 5, prevede una indennità una tantum di importo pari a 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020.
L’indennità spetta a condizione che i summenzionati lavoratori alla data di presentazione della domanda non siano titolari:
- di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
- di pensione.
L’INPS, rinviando ad una circolare in via di definizione gli opportuni approfondimenti in materia di cumulabilità con altre prestazioni, ha sottolineato nel messaggio n. 2309 del 2021 che, per espressa previsione di legge, l’indennità non è cumulabile con le indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), né con le relative proroghe di cui all’articolo 42 del decreto Sostegni bis.
Inoltre, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 69 comma 3 del D.L. 73/2021, la nuova indennità per i lavoratori agricoli è incompatibile con:
- il Reddito di Emergenza (REM) per l’anno 2020 e 2021, se richiesti dallo stesso nucleo familiare;
- con l’intervenuta riscossione del Reddito di Cittadinanza dell’anno 2021.
L’indennità è invece cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.
Anche in questo caso, i lavoratori possono beneficiare del bonus presentando la domanda per il riconoscimento entro il 30 settembre 2021 tramite il servizio il servizio online rilasciato dall’INPS.
Indennità una tantum Sostegni bis per i pescatori autonomi
Infine l’art. 69, comma 6, del decreto Sostegni bis ha previsto, inoltre, una indennità una tantum di importo pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
La domanda può essere presentata entro il 30 settembre 2021 utilizzando il servizio online INPS.