Pensionati esteri, tassazione agevolata anche per il secondo pilastro

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’ interpello n. 462 in data 7 luglio 2021, riguardante l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera: adesione ad uno schema pensionistico collettivo estero.

L’Ente ha chiarito che il pensionato che, dopo aver vissuto all’estero, decide di trasferire la propria residenza fiscale nelle regioni del Mezzogiorno, può fruire della flax tax del 7% per 10 anni anche quando è titolare di   un trattamento integrativo della pensione obbligatoria  realizzato attraverso fondi pensione di categoria.

La Legge di bilancio 2019 ha inserito l’articolo 24-ter,del TUIR modificato dal Decreto Crescita, prevedendo un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 24-ter disciplinante l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno prevede che: le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al DL n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229 del 2016 possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.