PMI e professionisti: nuovi incentivi per l’accesso al credito

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 9 luglio 2021, il decreto 7 aprile 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico 7 aprile 2021 che stabilisce criteri e modalità di concessione di risorse residue a valere sulla dotazione di cui all’art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai consorzi di garanzia collettiva di fidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale.

La misura ha l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo in tutti i settori d’attività, attraverso la concessione di garanzie agevolate su nuovi finanziamenti.

Le garanzie pubbliche sono concesse dai Confidi nei limiti e alle condizioni previste dai vigenti Regolamenti de minimis e possono essere rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine, sia a fronte di investimenti che per liquidità.

In particolare, sono rilasciate su finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e per un importo non superiore a euro 2.500.000,00 per singolo soggetto beneficiario.

Requisiti dei confidi richiedenti

La richiesta di ammissione al contributo pubblico può essere presentata dai confidi che abbiano realizzato, successivamente all’entrata in vigore della legge n. 145/2018, una delle seguenti attività:

a) operazioni di aggregazione;

b) progetti di digitalizzazione;

c) progetti di efficientamento gestionale.

Possono chiedere il contributo pubblico esclusivamente i confidi che presentano, nell’ultimo bilancio approvato alla data della presentazione della richiesta, una adeguatezza patrimoniale non inferiore al 6 (sei) percento. Inoltre i confidi richiedenti devono presentare, con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della richiesta, almeno due dei seguenti requisiti:

a) almeno un risultato di esercizio positivo;

b) un valore medio del cost/income ratio non superiore al 90 (novanta) percento;

c) una eventuale contrazione delle garanzie in essere non superiore al 40 (quaranta) percento.

I confidi richiedenti devono inoltre risultare iscritti:

a) all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB, ovvero;

b) nella sezione di cui al previgente art. 155, comma 4, del TUB, ovvero, qualora gia’ istituito, nell’elenco di cui all’art. 112 del TUB.

Ai fini dell’accesso al contributo pubblico, i confidi devono risultare in regola con i versamenti dei contributi e devono trasmettere al Ministero una DSAN attestante la regolarità dei versamenti effettuati nei dieci anni antecedenti alla presentazione della richiesta di ammissione al contributo pubblico.

Presentazione ed esame delle richieste di ammissione

Il contributo pubblico è concesso sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello. L’eventuale esaurimento delle risorse disponibili, prima del termine finale previsto comporterà la chiusura dello sportello che sarà comunicata dal Ministero, mediante avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.

Soggetti beneficiari

Le garanzie a valere sul fondo rischi sono concesse dai confidi gestori a favore dei soggetti beneficiari operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica.