Green pass obbligatorio per trasporto aereo, marittimo e ferroviario
Il Ministero dei trasporti ha emanato le nuove linee guida riguardanti le regole in vigore dal 1° settembre sull’obbligo del green pass nei trasporti.
Trasporto aereo
Le linee guida prevedono che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso agli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone.
Ovviamente la nuova previsione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I vettori aerei, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto di queste prescrizioni.
Trasporto marittimo
Anche per il trasporto marittimo, le linee guida prevedono che a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso alle navi e traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale, sino al raggiungimento della capienza dell’80% rispetto alla capienza massima prevista. Sono esclusi i traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina, ai quali si applicano le prescrizioni previste per il tpl marittimo come ad es. per il collegamento da e per le isole minori.
Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Anche in tal caso i vettori marittimi, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
Trasporto pubblico locale
Le linee guida prevedono che è consentito, in ragione dell’attuale livello di popolazione vaccinata avverso l’infezione da COVID-19 e in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano non superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, o analoga documentazione, prevedendo prioritariamente l’utilizzazione dei posti a sedere. Il medesimo coefficiente di riempimento è applicabile agli autobus NCC, adibiti a trasporto pubblico locale.
La capacità di riempimento dell’80% è ammessa esclusivamente nelle Regioni o nelle Province autonome individuate secondo i parametri prescritti dalla vigente normativa come zona bianca o gialla. In caso di trasporto che interessa una Regione/Provincia autonoma in zona arancione o rossa valgono le prescrizioni che si applicano in tali zone a rischio più elevato.
Il ricambio dell’aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l’apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale. Il coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell’aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani. Infatti, la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall’esterno e un ricambio a ogni apertura delle porte in fermata.
Potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS.
Settore ferroviario
Le linee guida prevedono che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità. Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
All’atto della prenotazione il viaggiatore dovrà:
-dichiarare, sotto la personale responsabilità, di essere in possesso, all’inizio del viaggio, della certificazione verde COVID-19. Dovrà, inoltre, dichiarare con autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi, il termine di 14 giorni è ridotto a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati;
-assumere l’impegno, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare anche al vettore e all’Autorità sanitaria territoriale competente l’insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio.
I vettori ferroviari, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Le verifiche individuali della certificazione verde COVID-19 è effettuata a bordo treno all’atto del controllo del titolo di viaggio. Nel caso in cui il viaggiatore non esibisca la predetta certificazione o la stessa risulti essere non veritiera, il viaggiatore è invitato a spostarsi in una apposita zona riservata ai passeggeri senza certificazione verde COVID-19 e dovrà scendere dal mezzo alla prima fermata utile. Il Capo treno provvederà il prima possibile a trasmettere una apposita relazione alla Polizia ferroviaria al fine di verificare la sussistenza dell’eventuale reato di falsa dichiarazione resa all’atto della prenotazione in relazione al possesso della certificazione verde COVID-19.
Trasporto commerciale
Infine dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso, nel limite della capienza massima dell’80% dei posti consentiti, a:
-autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
-autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Questa norma non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.