Contributo a fondo perduto nei Comuni con santuari: istanze dal 9 settembre

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 230686 in data 8 settembre 2021 con cui è stato definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto Santuari.

L’articolo 59, comma 1, del DL n. 104 del 2020 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi, con popolazione superiore a diecimila abitanti, che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il requisito del numero di abitanti non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 realizzati nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A o equipollenti dei comuni di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

La predetta percentuale è del quindici, dieci e cinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a quattrocentomila euro, superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro e superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Il contributo è determinato per un importo minimo di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo non è cumulabile con quello di cui all’articolo 58 del medesimo decreto per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi. Coloro che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia n. 352471 del 12 novembre 2020, (esercenti attività di impresa nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana di cui al comma 1 dell’articolo 59 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104) possono accedere al contributo in oggetto limitatamente ai comuni diversi da quelli indicati nella istanza.

Contenuto e presentazione dell’istanza

Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente mediante una procedura web presente nell’area riservata dell’utente del portale “Fatture e Corrispettivi”, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.

L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi, nonché il codice catastale dei predetti comuni, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021.

Nel periodo in questione è possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

Calcolo e erogazione del contributo

L’Agenzia delle entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

Il provvedimento, inoltre, chiarisce che il valore del contributo a fondo perduto da accreditare agli operatori dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate esegue una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.

Tra i controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante l’Agenzia delle entrate procede al recupero di quanto non dovuto, irrogando le sanzioni, e applicando gli interessi.

È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo non spettante e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse dall’Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima e al Ministero dell’Interno. In caso di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale, ove ne ricorrano i presupposti.