Lavoratori dello spettacolo: indicazioni sulla tutela per malattia

L’INPS, con la circolare n. 132 del 10 settembre 2021, prende in esame le novità rispetto alla previgente normativa inerente alla tutela della malattia per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Lavoratori tutelati

Soggetti tutelati sono coloro che svolgono attività artistiche, tecniche o amministrative sempreché non percepiscano durante l’evento morboso una normale retribuzione da parte dei datori di lavoro in forza dei contratti collettivi di riferimento.

Risultano esclusi dall’obbligo assicurativo per la malattia e conseguentemente dalla tutela previdenziale:

– i lavoratori autonomi esercenti attività musicali;

– i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche;

– gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici.

Indennità di malattia

Ai fini del diritto all’indennità economica di malattia, la previgente normativa prevedeva che per il lavoratore fossero dovuti o versati, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, almeno 100 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso. L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare

L’indennità di malattia è pari:

– al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);

– all’80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° giorno in poi fino al limite di 180 giorni;

– al 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana. Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia.

Erogazione dell’indennità di malattia

Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato l’indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro.

L’indennità viene, invece, corrisposta direttamente dall’Istituto nei confronti delle seguenti categorie di lavoratori:

– disoccupati;

– “saltuari” con contratto a termine o a prestazione;

– occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale.

Tutti i datori di lavoro/committenti operanti nel settore dello spettacolo obbligati al versamento della contribuzione di malattia sono tenuti, pertanto, a valorizzare l’elemento obbligatorio “TipoRetrMal”, in tutti i flussi UniEmens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento malattia.