Decontribuzione per turismo, stabilimenti termali, commercio, settore creativo, culturale e spettacolo

Come noto e come pubblicato nella nostra newsletter del 23 settembre 2021, l’Inps con la Circolare n. 140 del 21 settembre 2021, fornisce le prime indicazioni operative sulla decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo, come prevista dall’art. 43 del Decreto Sostegni bis (DL n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021).

La norma summenzionata ha previsto, a decorrere dal 26 maggio 2021 per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. L’esonero può trovare applicazione entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. Di fatto, possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati dei settori interessati che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

L’esonero è riparametrato su base mensile.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al beneficio in parola i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonchè del settore creativoculturale e dello spettacolo.

Di seguito sono indicati i codici CSC individuati dall’Istituto previdenziale, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

TURISMO
CSCCODICI ATECO
70501Alberghi (ATECO 55.10.00): fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande); Villaggi turistici (ATECO 55.20.10); Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20); Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30), inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande; Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40); Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51): fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; cottage senza servizi di pulizia.
50102Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52).
70501Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi; Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10); Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20): case dello studente; pensionati per studenti e lavoratori; altre infrastrutture n.c.a.
70502 70709Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11): attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie ecc., che dispongono di posti a sedere; attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
50102Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12).
70502Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42): furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo; preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato. Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50): ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.
70502 70709Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00): bar; pub; birrerie; caffetterie; enoteche.
41601 70503Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20): attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie ecc.
70504 40405 40407Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).
70504Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).
70401Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00): attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura; Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi; Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20). Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).
40404 70705Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20): preparazione di pasti da portar via “take-away”; attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.
70708Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19): altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi; servizi di gestione degli scambi di multiproprietà; servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori; attività di promozione turistica.
STABILIMENTI TERMALI
CSCCODICI ATECO
11807Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
70708Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
CSCCODICI ATECO
70706Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (ATECO 94.99.20)
70709Attività nel campo della recitazione (ATECO 90.01.01)
70709 70711Altre rappresentazioni artistiche (ATECO 90.01.09)
70708 70709Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (ad esempio impianti luce e strumenti di amplificazione sonora) (ATECO 90.02.01)
70709Attività nel campo della regia (ATECO 90.02.02)
70709Altre attività a supporto alle rappresentazioni artistiche (ATECO 90.02.09)
70701Attività dei giornalisti indipendenti (ATECO 90.03.01)
41601 70706Attività di conservazione e restauro di opere d’arte (ATECO 90.03.02)
41601 70708Altre creazioni artistiche e letterarie (ATECO 90.03.09)
11808 11809 11810Gestione dei teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (ATECO 90.04.00)

Per il settore commercio tutti gli ATECO della divisione 45, 46 e 47, con esclusione dei seguenti ATECO (cioè quelli della riparazione) della divisione 45:

  • 45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
  • 45.20.20 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli
  • 45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli – officine di elettrauto
  • 45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
  • 45.20.91 Lavaggio auto
  • 45.20.99 Atre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
  • 45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

Ambito oggettivo

Costituiscono la base per il calcolo dell’esenzione riconosciuta i trattamenti di integrazione salariale fruiti nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, a prescindere dalla causale degli ammortizzatori. In sostanza, chiarisce l’INPS, l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, siano state fruite, anche parzialmente, le integrazioni salariali. Inoltre, il beneficio viene riconosciuto a prescindere dal fatto che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano o meno gli stessi in forza durante la fruizione degli ammortizzatori, in quanto il beneficio è da intendersi in capo al datore di lavoro, e non tanto riconducibile al singolo dipendente.

L’effettivo ammontare dell’esonero spettante è pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo gennaio – marzo 2021 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, senza potere superare quest’ultima.

Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nelle mensilità comprese tra gennaio e marzo 2021, utili ai fini della definizione dell’ammontare dell’esonero, vanno considerate sia le ore fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto.

La retribuzione persa da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive.

Rispetto all’aliquota da considerare per calcolare la contribuzione teoricamente dovuta nel periodo di fruizione degli ammortizzatore (gennaio – marzo 2021), si dovrà considerare l’aliquota piena astrattamente dovuta, non considerando pertanto eventuali sgravi o riduzioni contributive di cui l’azienda ha beneficiato. Per i lavoratori con qualifica di apprendista, conseguentemente, si deve far riferimento all’aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori.

Circa il periodo di fruizione, infine, l’INPS ammette la possibilità che il datore di lavoro possa fruire dell’esonero spettante anche in un periodo inferiore rispetto a quello previsto dalla norma (entro le competenze di novembre 2021), nell’eventualità che il calcolo della contribuzione datoriale non versata, relativa al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, determini un credito potenzialmente fruibile per un periodo inferiore rispetto al suddetto limite temporale. Inoltre, l’Istituto precisa che la quota di esonero fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta nei mesi di fruizione.

Condizioni per l’accesso

La circolare ha precisato inoltre che il diritto alla fruizione dell’esonero in parola è subordinato al rispetto

  • della normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, nonché
  • delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC.

Divieto di licenziamento

Tra le condizioni per accedere all’esonero, l’Istituto ricorda che il datore di lavoro deve attenersi, fino al 31 dicembre 2021, ai divieti disposti dall’art. 8, commi 9-11, del Decreto Sostegni:

  • divieto di avvio delle procedure di cui agli articoli4, 5 e 24 della Legge 223/1991, e sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
  • preclusione per il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, della facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, con sospensione delle procedure in corso di cui all’ art 7 della Legge 604/1966 .

Le preclusioni e le sospensioni e non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, in caso di fallimento.

L’INPS precisa, inoltre, che il divieto di licenziamento opera non solo durante il periodo di effettiva fruizione dell’esonero ma fino al 31 dicembre 2021 e, pertanto, anche nelle ipotesi in cui il beneficio termini anticipatamente rispetto alla scadenza fissata al 31 dicembre 2021.

Infine, chiarisce sempre l’Istituto, il comma 3 dell’art. 43 del Decreto Sostegni bis precisa che in merito alle conseguenze della violazione del divieto di licenziamento, oltre alla revoca dell’esonero contributivo in esame, con efficacia retroattiva, il datore di lavoro sarà anche impossibilitato a presentare domanda di integrazione salariale qualora ne avesse ipoteticamente bisogno.