Infedele compilazione dei report: licenziamento per giusta causa

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 22370 del 5 agosto 2021 ha statuito la legittimità del licenziamento per giusta causa per  mancata effettuazione di visite ai clienti viceversa indicate come eseguite nei report.

Nella vicenda al vaglio della Corte ad una lavoratrice promotrice commerciale veniva intimato il licenziamento disciplinare,  per infedele compilazione dei report relativi a diverse giornate lavorative e contestuale svolgimento di attività private estranee alle mansioni lei assegnate.

I giudici di merito, ritenendo provato, in base al principio di non contestazione, l’addebito relativo alla mancata effettuazione delle visite indicate nei report predisposti (24 clienti su 40), avevano giudicato sussistente la giusta causa del recesso.

L’infedele rappresentazione di attività esterne alla sede aziendale, in realtà non svoltesi, per l’intento di precostituirsi l’apparenza di un adempimento di fatto inesistente, al fine di eludere il controllo datoriale sulla regolarità dell’adempimento medesimo, aveva integrato la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza idonea a ledere il vincolo fiduciario con il datore.

 La Suprema corte  pertanto ha confermato quanto statuito dai giudici di merito  ritenendo corretto il percorso logico seguito dalla Corte territoriale la quale aveva ritenuto di poter attribuire rilevanza, ai fini del giudizio, all’inadempimento accertato in conseguenza della mancata effettuazione delle visite viceversa indicate come eseguite nei report, report ritenuti idonei ad integrare una falsa attestazione dell’attività eseguita.

Era del tutto plausibile, ciò posto, che la condotta della ricorrente fosse preordinata a rappresentare un adempimento in realtà inesistente.

Tale condotta, volta a eludere dolosamente il controllo datoriale, era connotata da quella gravità tale da pregiudicare l’affidabilità sull’esatto adempimento delle prestazioni future ed era idonea a sostenere l’invocata giusta causa.