Bonus moda: via libera al modello per la comunicazione su rimanenze finali

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 262282 in data 11 ottobre 2021 riguardante la definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, bonus moda.

L’articolo 48-bis del DL n. 34 del 2020, e successive modificazioni, ha previsto un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) in misura pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 sono stati stabiliti i criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta. In particolare, rientrano nei settori agevolabili le attività economiche corrispondenti ai codici ATECO 2007 elencati nel comma 2 dell’articolo 2 del citato decreto.

Ai fini dell’accesso al credito d’imposta rileva il codice ATECO comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9.

Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Tra l’altro l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Il nuovo provvedimento, quindi, definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi dello stesso e del rispetto dei limiti di spesa.

L’invio della comunicazione

In particolare, è previsto che la comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino che dà diritto al credito d’imposta possa essere effettuata nei termini che saranno definiti con successivo provvedimento, una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’Ammontare del credito d’imposta

Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei predetti termini di presentazione della comunicazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione.