Decreto fiscale: novità in materia di lavoro e riscossione

Il Consiglio dei Ministri ieri 15 ottobre 2021, ha licenziato il decreto fiscale 2022, il decreto in attesa di pubblicazione, contiene un corposo pacchetto di norme sul lavoro, a partire dal rifinanziamento di altre 13 settimane di Cassa integrazione Covid fino alla fine dell’anno per scongiurare i licenziamenti in alcuni comparti come il terziario, il commercio, il tessile e la moda.

Si interviene quindi con una nuova proroga della CIG Covid, si rinnovano i congedi parentali e vengono stanziati i fondi per il rifinanziamento della malattia in caso di quarantena.

Novità anche in materia fiscale con un pacchetto nutrito di norme legate da un unico filo conduttore: dare un’ulteriore boccata di ossigeno ai contribuenti con ulteriori dilazioni e/o agevolazioni. Non si decade  infatti dai piani di rateazione se non si versano 18 rate e non 10 come attualmente previsto. Inoltre, chi non ha versato le rate della rottamazione ha tempo fino al 30 novembre per evitare di decadere dall’agevolazione mentre per le cartelle notificate dal 1° settembre 2021 ci sono 150 giorni a disposizione per effettuare i versamenti.

Analizziamo dunque le novità del decreto.

MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Norme sulla quarantena: arriva la copertura

Il decreto legge contiene l’atteso intervento che equipara la quarantena alla malattia.

La misura interverrà dando copertura finanziaria non solo per le settimane fino al termine dello stato di emergenza, ma anche per l’intero periodo pregresso che rischiava di rimanere senza copertura finanziaria.

Operando retroattivamente si colmeranno, tuttavia, le criticità che hanno impedito il pagamento dello stipendio dei lavoratori in quarantena.

Nel provvedimento vengono stanziati circa 900 milioni di euro per garantire, quindi, le tutele rimaste in “sospeso” dal 1° gennaio 2021. Il testo modifica l’art. 26 del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) e interviene prevedendo il rimborso di 600 euro per i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti che non hanno diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS.

Congedi parentali

Vengono rinnovati fino al 31 dicembre 2021 i congedi parentali per i figli in DAD, che svolgono didattica a distanza, o in quarantena.

Il decreto prevede, infatti, che il “lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dall’ ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto”.

Nel testo, art. 9, comma 1, si specifica che il beneficio per i genitori di figli con disabilità viene riconosciuto “a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura”. Il congedo potrà, comunque, essere fruito sia in forma giornaliera che oraria e, comma 2, come di consueto, è pari al 50% della retribuzione. I liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata avranno diritto a fruire del beneficio per ciascuna giornata indennizzabile secondo la base di calcolo utile per la determinazione dell’indennità di maternità.

I lavoratori autonomi iscritti all’INPS potranno ugualmente beneficiare della prestazione, ma la percentuale del 50% verrà, in questo caso, applicata alla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita in relazione alla tipologia di lavoro svolto.

L’indennità sarà erogata anche a favore dei lavoratori autonomi non iscritti all’INPS solo dopo, però, il via libera delle casse previdenza. Il decreto legge stabilisce che in “caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro”.

Cassa integrazione Covid-19

Il decreto fiscale 2022 prevede, a tal riguardo, la possibilità di estendere la domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una “durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021”.

Per le agevolazioni concesse non è previsto alcun contributo addizionale, ma “nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l’anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga”.

Ulteriori 9 settimane di cassa integrazione ordinaria sono concesse anche ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili.

Sicurezza sul lavoro, Ispettorato del lavoro e reddito di cittadinanza

Il provvedimento contiene, infine, un pacchetto di misure sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro intervenendo, in particolare, con norme tese a contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro. È previsto un inasprimento delle sanzioni che potranno arrivare fino alla sospensione dell’attività produttiva per le aziende che non rispettano le norme sulla sicurezza finché non avranno ripristinato le condizioni di legalità. In presenza, infatti, di lavoratori irregolari o di violazioni delle norme di sicurezza scatterà la sospensione dell’attività economica e lavorativa.

L’Ispettorato nazionale del lavoro, secondo quanto stabilito nell’art. 13, potrà sospendere le attività di un’impresa “quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori” è irregolare oppure quando appura gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. Insieme al suddetto provvedimento, l’Ispettorato potrà imporre “specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.

Vengono, pertanto, estese le competenze di coordinamento dell’Ispettorato nell’ambito della salute e sicurezza, di cui oggi si occupano, praticamente in via esclusiva, le Asl.

L’impresa, comma 2, non potrà, “contrattare con la pubblica amministrazione” per tutto il periodo di sospensione. Per poter riprendere l’attività produttiva sarà necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il “pagamento di una somma aggiuntiva” di importo variabile a seconda della fattispecie di violazione (analiticamente descritte nell’allegato 1 del provvedimento).

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. L’importo è raddoppiato, comma 11, qualora nei “cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”.

Si prevede, inoltre, il rafforzamento dell’Ispettorato del lavoro attraverso l’accelerazione delle procedure di reclutamento di ispettori e di personale tecnico e amministrativo e la realizzazione di una banca dati informatica unica che metterà in sinergia Ispettorato nazionale del lavoro, INAIL, regioni e Asl.

MISURE FISCALI

Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal Saldo e Stralcio

Per quanto riguarda le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio, si ricorda che con il Decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) è stato previsto che non si determina l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate venga effettuato integralmente:

a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; 

b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020; 

c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020; 

d) entro il 31 ottobre 2021 (in realtà 2 novembre 2021, in quanto il 31 ottobre cade di domenica), relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020; 

e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Nel decreto viene concessa una ulteriore possibilità per non decadere se si versa il dovuto entro il 30 novembre 2021.

Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021

Per quanto riguarda le cartelle notificate dal 1° settembre (data a partire dalla quale è ripresa l’attività dell’Agente della riscossione) al 31 dicembre 2021, vengono concessi 150 giorni (invece degli attuali 60) per effettuare il versamento.

Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.

Estensione del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dei provvedimenti di rateizzazione in corso prima dell’inizio della sospensione Covid-19

Per le rateazioni in essere alla data della sospensione introdotta dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), ovvero 8 marzo 2020 e più volte prorogata fino ad arrivare al 31 agosto 2021, il margine di tolleranza per considerare i versamenti tempestivi passa da 10 a 18 mesi.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo

Un’altra novità, in campo fiscale, riguarda la possibilità di “ravvedersi” in caso di indebito utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il riversamento spontaneo di quanto indebitamente compensato è riservata ai soggetti che nei periodi d’imposta sopra indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.

Inoltre, possono sfruttare la sanatoria anche i soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

A livello operativo la procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta dovrebbe attivarsi mediante l’invio di apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022.

L’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate dovrebbe essere riversato entro il 16 dicembre 2022 con la possibilità di rateizzare l’importo in tre rate (con interessi legali), di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.