Valido il patto di non concorrenza erogato nel corso del rapporto

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 23418 del 25 agosto 2021 ha chiarito che è valido il patto di non concorrenza che non prevede compensi meramente simbolici o manifestatamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto dal lavoratore e che viene erogato nel corso del rapporto di lavoro.

La vicenda al vaglio della Corte ha ad oggetto la stipula di un patto di non concorrenza, che prevedeva l’impegno del lavoratore a non svolgere, direttamente o per interposta persona, attività o mansioni di tipo analogo a quelle svolte presso il datore di lavoro, per la durata di tre mesi ed in determinate regioni, ricevendo un corrispettivo per ogni anno pari ad euro 10.000.

In particolare, secondo gli Ermellini, ai fini della valutazione della predetta validità, andranno osservati i seguenti criteri:

  • il patto può contenere ulteriori limitazioni rispetto alle mere mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro, sicché, lo stesso, può riguardate qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro;
  • il patto non deve essere di ampiezza tale da limitare l’esplicazione della concreta professionalità del lavoratore tale da comprometterne ogni potenzialità reddituale;
  • il corrispettivo dovuto non deve essere simbolico o manifestatamente iniquo ovvero sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato;
  • il corrispettivo può essere erogato anche in corso del rapporto di lavoro.

Pertanto gli Ermellini hanno chiarito che il corrispettivo erogato in costanza di rapporto di lavoro e facilmente determinabile è valido.