Maternità e interdizione anticipata: chiarimenti su congedo ante e post partum
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 1550 del 13 ottobre 2021, fornisce alcuni chiarimenti sulle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum.
Decorrenza interdizione
Con riferimento alla data di decorrenza dell’interdizione, da prevedere quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino” e “quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, l’Ispettorato ricorda che, in base alle previsioni di legge, il provvedimento emanato dall’Ispettorato, entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione, costituisce il presupposto necessario per l’astensione dal lavoro, che dovrà dunque decorrere dalla data di adozione del provvedimento stesso.
La decorrenza dell’astensione dal lavoro può essere immediata soltanto nel caso in cui il datore di lavoro, produca una dichiarazione nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni.
Recupero giorni di congedo non goduti ante partum
Si precisa inoltre che i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto, anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto: i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.
Proprio per questa ragione, nel “Modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata / post partum per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino” è già prevista l’indicazione della data presunta del parto nonché l’allegazione del certificato/autocertificazione di avvenuto parto, dai quali è possibile desumere i giorni di interdizione ante partum non goduti.