Sgravio alternativo alla CIG: restituzione in Uniemens in caso di rinuncia

L’INPS con il messaggio n. 3475 del 14 ottobre 2021, prende in esame l’ esonero dal versamento dei contributi previdenziali spettante ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale.

In caso di rinuncia all’esonero e contestuale presentazione della domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale l’Istituto chiarisce che i datori di lavoro che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto dal decreto-legge n. 104/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal decreto-legge n. 137/2020, previa rinuncia a una quota dell’esonero stesso.

Tale requisito è soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.

I datori di lavoro che intendono esercitare la facoltà di rinuncia devono procedere con la restituzione dell’esonero fruito esponendolo in denuncia contributiva entro il termine di invio dei flussi contributivi relativi al mese di dicembre 2021.

Compilazione del flusso Uniemens

I datori di lavoro devono valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “AltreADebito”:

– nell’elemento “CausaleADebito” il nuovo codice causale “M903”;

– nell’elemento “ImportoADebito”, il relativo importo.

Lista PosPa del flusso Uniemens

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che hanno già usufruito del suddetto esonero devono trasmettere per l’ultimo periodo denunciato l’elemento V1 Causale 5, omettendo la compilazione di tale campo per la quota da restituire.