Lavoratori dello spettacolo: criteri per pensione e contribuzione d’ufficio
L’INPS, nella circolare n. 163 del 29 ottobre 2021, si occupa della contribuzione e del diritto alle prestazioni in materia pensionistica per la tutela dei lavoratori assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.
Contribuzione al Fondo lavoratori per lo spettacolo
Il requisito dell’annualità di contribuzione per i lavoratori appartenenti al Gruppo A si considera soddisfatto con 90 contributi giornalieri a partire dal 1° luglio 2021, per le prestazioni aventi decorrenza dal 1° agosto 2021.
Concorre, a tal fine, anche la eventuale contribuzione relativa ad attività di insegnamento o di formazione o di carattere promozionale, se svolta a tempo determinato da lavoratori appartenenti alle qualifiche professionali di cui al citato Gruppo A, come individuate dal decreto ministeriale 15 marzo 2005
il requisito contributivo richiesto per l’accesso alle prestazioni dovrà essere valutato in relazione alla nuova annualità di contribuzione dei 90 contributi giornalieri dei quali i 2/3 devono riferirsi ad attività lavorativa svolta nel campo dello spettacolo, fermo restando il perfezionamento del requisito di assicurazione prescritto per il riconoscimento della prestazione.
Diritto alle prestazioni
Ai fini dell’accesso alle prestazioni, l’anzianità assicurativa e contributiva, utile ai fini della maturazione dell’annualità di contribuzione necessaria per il conseguimento del diritto alle prestazioni, si intende maturata con 90 contributi giornalieri dei quali, almeno i 2/3 (60 contributi giornalieri), devono riferirsi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, ferma restando la prevalenza contributiva utile a determinare il diritto alle prestazioni nell’ambito del Gruppo A.
La restante contribuzione necessaria per la maturazione dell’annualità contributiva minima richiesta utile a pensione (ossia 1/3, corrispondente a 30 contributi giornalieri), potrà riferirsi anche alla contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio o da riscatto non correlato a periodi di attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, versata o accreditata al Fondo oppure a contribuzione delle gestioni previdenziali dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e o dei lavoratori agricoli autonomi (CD/CM), utilizzabile ai fini delle prestazioni a carico del Fondo.
Nella individuazione dei 2/3 di contribuzione riferita ad effettive prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo e del restante 1/3, rileva tutta la contribuzione versata o accreditata alla data di presentazione della domanda di pensione avente decorrenza non anteriore al 1° agosto 2021.
Contribuzione d’ufficio
Ai soli fini dell’acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori che possano far valere annualmente almeno 60 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel FPLS, è accreditato d’ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l’importo del trattamento minimo in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 60 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10.