Bonus sanificazione e DPI al 100% per chi ha presentato la domanda

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 309145 del 10 novembre 2021, ha determinato la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta.

L’art. 32 del decreto Sostegni bis ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

l credito d’imposta compete:

– ai soggetti esercenti attività di impresa;

– ai soggetti esercenti arti e professioni;

– agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

– alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Dal punto di vista del trattamento fiscale del credito d’imposta, il bonus:

– non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;

– non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa;

– non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa.

per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;

– ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa previsto dal decreto Sostegni bis all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Con il provvedimento del 10 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 4 novembre 2021, in assenza di rinuncia, è pari a 83.076.075 euro, importo inferiore al limite di spesa previsto di 200.000.000 euro, la percentuale è pari al 100%.

Pertanto, i contribuenti che hanno presentato alle Entrate la domanda per l’accesso al credito d’imposta previsto per le spese di sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19 potranno beneficiarne interamente, in misura pari quindi al 30% delle spese comunicate.

Quali sono le spese agevolabili

Nel bonus sanificazione, sono ricomprese le spese sostenute per:

– la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

– la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;

– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

– l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

– l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

– l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con particolare riferimento alle spese per la somministrazione di tamponi, vanno ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa, come ad esempio, l’acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari.

In ogni caso sono escluse le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

Diversamente, il credito d’imposta in questione spetta anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento siano diversi da quelli di “ordinaria” manutenzione e rientrino tra le attività di “sanificazione”.

Come utilizzare il credito d’imposta

Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

In relazione all’utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi, occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta. Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione in relazione al reddito complessivo netto dichiarato.

Invece, per le modalità di utilizzo del credito d’imposta mediante compensazione, la stessa può essere effettuata a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con cui sarà determinata la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili.

Nel provvedimento del 10 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, consultando il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito, ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del proprio credito d’imposta.