Lavoro festivo, consenso non necessario se regolato dal CCNL

La  Corte di Cassazione con la sentenza 29907 del 25 ottobre 2021 ha statuito che il  datore di lavoro può richiedere al dipendente di lavorare durante le festività infrasettimanali senza l’esplicito consenso da parte del lavoratore stesso. Ciò è possibile soltanto se l’attività di lavorare durante le festività possa dedursi dalla sottoscrizione del contratto collettivo, il quale prevede lo svolgimento dell’attività lavorativa 7 giorni su 7, con riposo settimanale per turni.

La vicenda trae origine da un lavoratore, addetto alla security presso un aeroporto, il quale aveva domandato in giudizio l’accertamento del proprio diritto ad astenersi dal lavoro durante le festività infrasettimanali di cui alla L. n. 260/1949 o, in subordine, a fruire di riposi compensativi, lamentando che tra il 2006 e il 2016 aveva goduto di un numero limitato di giorni di riposo coincidenti con le festività infrasettimanali.

In sede di primo e secondo grado di giudizio, i giudici avevano riconosciuto tale diritto di astensione in capo al dipendente, a certe condizioni. Nello specifico, in sede di merito era stato accertato il diritto del lavoratore ad astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali qualora la parte datoriale non avesse adeguatamente giustificato in termini oggettivi e soggettivi le ragioni riferibili al servizio pubblico esenzionale da prestare.

La Suprema Corte si esprime in senso opposto. Nella sentenza in commento si legge, infatti, che il contratto collettivo di settore aeroportuale applicato dalle parti aveva già a monte previsto un bilanciamento tra l’interesse del lavoratore al riposo, da un lato, e l’interesse datoriale a rendere il servizio pubblico in questione, dall’altro.

Pertanto, il diritto al riposo da parte del lavoratore durante le festività infrasettimanale non deve ritenersi del tutto escluso, dovendo per contro essere compatibile con l’erogazione delle prestazioni indispensabili ad essere uguale per tutti i lavoratori, non potendo essere goduto solo da chi individualmente ne abbia rivendicato la fruizione.

Infine, concludono i giudici di legittimità, nella lettera di assunzione sottoscritta dal lavoratore, veniva fatto espresso richiamo al contratto collettivo di settore, le cui disposizioni, in tal modo recepite, sono poi state confermate dal comportamento successivamente tenuto dalle parti, tanto che il lavoratore, prima di agire in giudizio, aveva per diversi anni accettato il sistema di fruizione dei riposi come regolati dal contratto collettivo.