Contributo a fondo perduto: l’indennità di maternità non è ricompresa nel fatturato

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 777 in data 11 novembre 2021, riguardante il contributo a fondo perduto ed indennità di maternità.

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni), prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo 1, il cd. CFP COVID-19 decreto sostegni.

In particolare, ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 1, le modalità attuative per il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021.

L’agevolazione riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinati ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 e, da ultimo, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto COVID-19.

In particolare, con la circolare n. 5/E del 2021 sono state fornite ulteriori indicazioni nella forma di risposte a quesiti.

Sul tema dell’indennità di maternità, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, al punto 3.5 è stato specificato quanto segue: come chiarito con la circolare del 30 maggio 2012, n. 17/E – in relazione al previgente Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – l’indennità di maternità non costituisce ricavo o compenso come previsto dall’art. 68, comma 2, del D.lgs. 26 marzo del 2001, n. 151, secondo cui tale indennità è corrisposta all’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla Tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al 2° comma del medesimo art. 1.

Ne consegue che, anche se le somme di cui si tratta fossero state oggetto in via volontaria di fatturazione, le stesse non sono da includere nella nozione di fatturato e neppure fra i ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo, poiché la loro rilevazione tra le somme fatturate non sono riconducibili ad alcun compenso.