Decontribuzione turismo e spettacolo: domanda telematica entro il 10 dicembre
L’INPS con il messaggio n. 169 del 11 novembre 2021, recepisce il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 e dunque conferma che, ai fini dello sgravio per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, si intendono ricompresi nell’ambito di applicazione anche i seguenti codici ATECO:
– 59.14 attività di proiezione cinematografica;
– 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
– 91.02.00 attività di musei;
– 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
– 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
– 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.
Misura dell’esonero
L’importo dell’esonero in esame è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 – 30 novembre 2021.
Per i trattamenti di integrazione salariale anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione del trattamento, il calcolo dell’esonero è il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione teorica più ratei / divisore contrattuale rapportato se part-time) * ore di trattamento fruite * 2.
Per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell’Istituto, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione, il calcolo dell’esonero è invece il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione oraria indicata nel modello SR41) * ore di trattamento fruite * 2.
Modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”
All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” è stato reso disponibile il modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES” per la richiesta dell’esonero in trattazione.
Le domande potranno essere inviate entro il 10 dicembre 2021.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:
– il codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;
– la relativa matricola aziendale;
– le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
– l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, come indicato al precedente paragrafo 2.
Successivamente all’accantonamento delle risorse, inizialmente effettuato in base a quanto indicato nella domanda telematica e poi verificato in termini di coerenza sulla base della contribuzione datoriale non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei richiamati periodi, il soggetto interessato verrà autorizzato a godere dell’importo calcolato.