Assunzione lavoratori in mobilità: presupposto sgravi e onere prova

La Corte di Cassazione con ordinanza 29367 del 22 ottobre 2021 ha precisato che nell’ipotesi di cessione d’azienda, ai fini di ottenere l’applicazione dei benefici in esame, è onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura societaria e delle significative integrazioni apportate al complesso originario per consentire a quello ceduto di svolgere autonomamente la propria funzione produttiva.

Nella vicenda al vaglio della Corte l’Inps proponeva ricorso contro da decisione con cui la Corte d’appello aveva annullato un avviso di addebito notificato a una Srl.

Con tale atto, l’istituto aveva chiesto il pagamento di somme dovute in conseguenza dell’indebita fruizione del beneficio contributivo ex articolo 8 della legge 223/91per assunzioni di lavoratori in mobilità.

La Corte di secondo grado aveva ritenuto che la società in esame, benché successivamente si fosse resa cessionaria di ramo di azienda di una Spa, già ammessa a procedura di mobilità, fosse compagine distinta dalla cedente, e che l’assunzione di parte delle maestranze della prima rispondeva ad esigenze economiche reali.

Gli Ermellini hanno precisato che il datore di lavoro che invochi la riduzione dell’onere economico su di sé gravante è tenuto a dimostrare la ricorrenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per averne diritto, inclusa l’assenza di collegamenti tra l’impresa che colloca in mobilità i dipendenti e quella che li assume.

Il beneficio della decontribuzione – si legge ancora nell’ordinanza – spetta al datore di lavoro che, “senza esservi tenuto”, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, al fine di incentivare le assunzioni dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro. Lo sgravio, ossia, presuppone la creazione di nuovi posti per esigenze proprie dell’azienda, in assenza di un obbligo all’assunzione.

Ciò posto, l’agevolazione non compete nelle ipotesi di automatico trasferimento dei rapporti di lavoro subordinato, esistenti al momento della cessione, effettuato ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., senza soluzione di continuità, in capo al cessionario.

Il riconoscimento dei benefici contributivi in oggetto, presuppone che vengano accertate l’effettiva cessazione dell’originaria azienda e la nuova assunzione da parte di altra impresa in base ad esigenze economiche effettivamente sussistenti.

Di conseguenza, qualora l’azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda ad operare, la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l’effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge, come tale non meritevole dei benefici della decontribuzione.