Trasporto pubblico, rimborso maggiori oneri indennità di malattia
L’inps con la circolare 164 del 3 novembre 2021 rende note le modalità operative per il recupero degli oneri sostenuti a titolo di integrazione delle indennità di malattia con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
L’art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha abrogato l’allegato B del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che poneva in capo all’INPS l’erogazione di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi a favore dei lavoratori del trasporto pubblico.
A seguito dell’abrogazione del predetto decreto, ai lavoratori del trasporto pubblico viene applicato il medesimo trattamento previdenziale di malattia dei lavoratori del settore industria, eventuali trattamenti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla contrattazione collettiva di categoria.
Il finanziamento dei maggiori oneri che derivano dagli accordi nazionali avviene utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.
Nello specifico, la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali e l’individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie per la copertura degli stessi sono stabiliti tramite un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.
L’articolo 200, comma 5-quater, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone che – per le annualità di competenza dal 2014 al 2018 – le somme residuate dagli importi di cui al comma 2, dell’art. 1, decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, e quelle residuate dagli importi di cui al comma 3-bis, dell’art. 23, decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, siano destinate alle aziende aventi titolo in base alle domande presentate alla data del 23 febbraio 2020.
L’erogazione degli importi alle aziende aventi diritto è affidato all’Inps.
Con riferimento alle annualità dal 2015 al 2018, l’ammontare del maggiore onere derivante dagli accordi nazionali è stato quantificato dal decreto interministeriale 30 luglio 2021.
Le aziende interessate dovranno avvalersi del codice causale “L215”, da valorizzare nella voce <Denuncia aziendale>, <Altre partite a credito>, <Causale a credito>, del flusso Uniemens.
Qualora l’oggetto di rimborso riguardi più annualità, le operazioni di conguaglio potranno essere eseguite esclusivamente dai datori di lavoro beneficiari, tramite una o più denunce contributive ed entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di pubblicazione della circolare.
Per le operazioni di conguaglio è necessaria l’attribuzione del codice di autorizzazione “4H”, intendendosi per tale: “azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”.
Si rammenta che il recupero delle somme è subordinato al possesso e alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc).