Riduzione contributiva edili: misura confermata anche per il 2021
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto del 30 settembre 2021, conferma l’importo della riduzione contributiva spettante ai datori di lavoro edili. Il decreto è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del portale istituzionale in data 11 novembre 2021.
Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:
– nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
– nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
– aventi codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura del 11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati a tempo pieno.
Condizioni di accesso al beneficio
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
– possesso del DURC;
– rispetto della normativa in materia di retribuzione imponibile;
– non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.