Assenza ingiustificata e rifiuto alla ripresa del lavoro: licenziamento legittimo
La Corte di Cassazione con ordinanza 30586 del 28 ottobre 2021 ha statuito la legittimità del licenziamento del lavoratore che, dopo un’assenza ingiustificata, rifiuti di riprendere servizio a fronte dell’invito reiteratamente ricevuto dal datore di lavoro.
Nella vicenda al vaglio della Corte un dipendente, con mansioni di autista, aveva impugnato la decisione di merito confermativa del suo licenziamento disciplinare.
Il prestatore si era rivolto ai giudici di legittimità lamentando la nullità della sentenza impugnata, a suo dire inficiata dalla mancata considerazione del materiale istruttorio acquisito, dal travisamento e comunque dall’errata ponderazione del medesimo.
Secondo la sua difesa, tale materiale avrebbe dovuto, al contrario, essere considerato idoneo ad attestare, per il periodo per il quale gli era stata addebitata l’assenza ingiustificata, la già intervenuta perdita del posto di lavoro, così come gli era stato prospettato durante un diverbio avuto con alcuni responsabili dell’azienda (che, in realtà, si erano rivelati essere dei soggetti privi di poteri di rappresentanza della società datrice).
Secondo gli Ermellini, per contro, era certamente più plausibile la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, suffragata dal fitto carteggio tra la società datrice e il lavoratore, nell’ambito del quale era riscontrabile una contestazione disciplinare e il reiterato invito a riprendere servizio.
Pertanto gli Ermellini hanno ritenuto che si trattasse con tutta evidenza, di una ricostruzione della vicenda che legittimava, ampiamente, in relazione alla palese gravità del rifiuto del lavoratore, la valutazione della Corte di gravame circa la ricorrenza della giusta causa legittimante l’intimato recesso.