Definizione agevolata della lite: sì alla rottamazione se il diniego è tardivo
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 36824 del 26 novembre 2021 ha statuito che l’inosservanza, da parte dell’Ufficio finanziario, del termine perentorio previsto per la notifica del diniego di accoglimento dell’istanza di rottamazione della lite, determina il valido perfezionamento della definizione della controversia.
E’ stato accolto, dalla Cassazione, il ricorso avanzato da un contribuente contro il provvedimento di rigetto della domanda di definizione della controversia tributaria, promossa nell’ambito di una causa in opposizione a un’intimazione di pagamento.
Il contribuente, in particolare, aveva depositato istanza di definizione agevolata e la domanda di rottamazione, tuttavia, era stata rigettata dall’Agenzia delle Entrate, con provvedimento di diniego notificato a dicembre 2020.
La Cassazione ha giudicato che tale eccezione fosse meritevole di accoglimento: l’inosservanza, da parte dell’Ufficio, del termine perentorio del 31 luglio 2020, previsto per la notifica del diniego di accoglimento dell’istanza di definizione agevolata della lite, aveva determinato il valido perfezionamento della definizione della controversia.
Nella specie, infatti, il diniego all’istanza di definizione agevolata della lite era stato adottato dall’Amministrazione con provvedimento che, oltre a essere privo di data e di protocollo dell’Ufficio, era stato notificato al contribuente a dicembre 2020.
In definitiva, i giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della rottamazione della lite.