Imprese femminili: le modalità di azione del Fondo per la promozione e il sostegno all’avvio

È  stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021 il decreto 30 settembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante le modalità d’intervento del Fondo a sostegno dell’impresa femminile e ripartizione delle relative risorse finanziarie.

In particolare il decreto disciplina le modalità di azione del Fondo impresa femminile, al fine di realizzare gli obiettivi, stabiliti dalla legge, di promozione e sostegno all’avvio e al rafforzamento dell’imprenditoria femminile, nonché di sviluppo dei valori imprenditoriali presso la popolazione femminile e di massimizzazione del contributo alla crescita economica e sociale del Paese da parte delle donne.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è prevista in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in via di prima applicazione, e sarà così ripartita:

a) per gli interventi agevolativi per la nascita delle imprese femminili e per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili:

– 33.800.000,00 (trentatremilioniottocentomila/00) euro, di cui:

i. un importo pari a 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila/00) euro è destinato agli interventi per l’avvio di nuove imprese. Nell’ambito della predetta dotazione è costituita una riserva pari al 60% delle risorse in favore delle imprese femminili costituite in forma di impresa individuale o di lavoratrice autonoma. Le risorse che, entro dodici mesi dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, risultino inutilizzate per le agevolazioni concesse nell’ambito di tale riserva, rientrano nella dotazione complessiva della medesima linea di intervento;

ii. un importo pari a 25.600.000,00 (venticinquemilioniseicentomila) euro è destinato agli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese femminili.

Soggetto gestore

Per gli adempimenti tecnici ed amministrativi, il Ministero si avvale dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia.

Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile

Le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’art. 22 del regolamento GBER in caso di imprese:

a) non quotate;

b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al regolamento GBER;

c) costituite e iscritte al registro delle imprese da non più di cinque anni alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici autonome non soggette all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di cinque anni è considerato a partire dal momento di avvio dell’attività libero professionale, con apertura della partita IVA;

d) che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti, ivi incluse le condizioni di non aver rilevato l’attività di un’altra impresa; di non avere ancora distribuito utili; di non essere costituite a seguito di fusione, secondo quanto specificato dall’art. 22 del regolamento GBER.

Per le imprese che non soddisfano tali condizioni, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis.

Procedura di accesso alle agevolazioni

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet del soggetto gestore, www.invitalia.it. L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero con successivo provvedimento, con il quale sono, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi.