Reddito di Libertà: gestione istanze non accolte per insufficienza di fondi

L’INPS, con il messaggio n. 4352 del 7 dicembre 2021, interviene sulla disciplina del Reddito di Libertà, misura introdotta per il sostegno delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà nei loro percorsi di autonomia e di emancipazione. L’INPS, in ragione delle domande presentate dal Comune di residenza, procede alla erogazione della misura assistenziale previa verifica della titolarità dello strumento di pagamento e della capienza del budget delle singole Regioni/Province autonome.

Al raggiungimento del suddetto limite non potranno essere accolte nuove domande, fatto salvo l’eventuale incremento delle risorse stanziate in aggiunta. Al riguardo l’Istituto specifica che tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza del budget saranno definitivamente scartate al 31 dicembre 2021, restando, tuttavia, impregiudicata la possibilità di implementazione dei finanziamenti destinati al Fondo nel corso dell’anno 2022, nella cui eventualità le domande comunque valide saranno istruite e liquidate secondo l’ordine cronologico di presentazione ed in caso di successivo accoglimento comunicate all’interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda.