Mense aziendali, sufficiente il Green pass base

Il Ministero dell’Interno, con la  circolare 15350 del 2 dicembre 2021 ha chiarito che per poter accedere e pranzare nelle mense aziendali è sufficiente il green pass base, ossia il tampone negativo. Non serve, infatti, il “Super green pass” come per i ristoranti. L’ente ha chiarito che il D.L. n. 172/2021 interviene in quattro ambiti d’interesse:

  • l’estensione dell’obbligo vaccinale a operatori in particolari settori (difesa, sicurezza, etc.);
  • l’estensione dell’impiego delle certificazioni verdi, ridefinendone la durata della validità;
  • l’istituzione della certificazione verde cd. “rafforzata”;
  • il potenziamento dei controlli.

A decorrere dal 15 dicembre 2021, l’adempimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 comprende, insieme al ciclo vaccinale primario, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini indicati dal Ministero della Salute.

A partire dalla stessa data, inoltre, il medesimo obbligo vaccinale viene esteso a ulteriori categorie di operatori appartenenti a settori particolarmente esposti, tra le quali figura il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché quello della polizia locale.

L’art. 3, co. 1 del D.L. n. 172/2021 stabilisce che il Green pass ha una validità di 9 mesi decorrenti dalla data di completamente del ciclo di vaccinazione primario, dalla data di avvenuta guarigione ovvero dalla data di somministrazione della dose di richiamo. Resta ferma la durata di 6 mesi del Green pass per le persone guarite e mai vaccinatesi.

Gli artt. 5 e 6 del D.L. n. 172/2021 introducono una distinzione tra le certificazioni verdi generate a seguito di vaccinazione o guarigione e le altre certificazioni, generate in base a un test molecolare o antigenico rapido.

Infatti, dal 29 novembre 2021, nelle zone gialla e arancione, solo i soggetti in possesso di una certificazione verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (cd. “green pass rafforzato”) possono fruire dei servizi, svolgere le attività ed effettuare gli spostamenti per i quali, nelle medesime zone, siano previste limitazioni o sospensioni ulteriori rispetto a quelle della zona bianca.

Dal 6 dicembre 2021, l’accesso ai servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, sarà consentito ai possessori della certificazione verde non “rafforzata”. Sono esclusi dall’obbligo del Green pass rafforzato anche le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale.

L’osservanza delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della pandemia è la vera chiave per rafforzare le primarie esigenze di tutela della salute pubblica e per non vanificare gli sforzi già compiuti in tale direzione, scongiurando così il ripristino delle più restrittive misure introdotte in passato e il rallentamento del processo di ripresa dell’economia nazionale.

La decisiva importanza dei controlli sul rispetto delle nuove misure si rileva dalla formulazione dell’art. 7 del D.l. n. 172/2021 che, oltre a prevederne una costante effettuazione, stabilisce che i prefetti inviino al Ministro dell’Interno una relazione settimanale che dia conto degli esiti dell’attività effettuata nell’ambito di rispettiva competenza, onde assicurare, tra centro e territorio, un continuo flusso informativo.