Ministero della Salute, prorogate le misure di contenimento per gli spostamenti

Il Ministero della Salute ha pubblicato – sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2021, n. 297 – l’ ordinanza del 14 dicembre 2021, concernente le ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La presente ordinanza dispone che le misure riguardanti gli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o territori esteri, previste dal provvedimento del 22 ottobre 2021 del Ministro della Salute, sono prorogate fino al 31 gennaio 2022.

Il Ministero della Salute, in merito alle persone che – nei quattordici giorni precedenti – hanno soggiornato o transitato, in uno o più stati di cui all’Elenco C dell’allegato 20 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, possono entrare nel territorio nazionale alle seguenti condizioni:

  • presentazione del Passenger Locator Form, al vettore, al momento dell’imbarco e a chiunque sia incaricato ad effettuare i controlli, in formato digitale tramite la visualizzazione dal proprio dispositivo mobile, o in alternativa, in copia cartacea stampata;
  • presentazione, al vettore, al momento dell’imbarco e a chiunque sia incaricato ad effettuare i controlli, di una delle certificazioni verdi  o di altra certificazione equipollente;
  • presentazione, al vettore, al momento dell’imbarco e a chiunque sia incaricato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto ad un tampone molecolare con esito negativo nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale oppure di essersi sottoposto ad un tampone antigenico con esito negativo nelle ventiquattro ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale.

In assenza di una delle precedenti certificazioni, si applica la misura dell’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, fermo restando l’obbligo di sottoporsi (al termine della quarantena) ad un tampone molecolare o antigenico.

Con riferimento alla lista degli Stati e territori di cui all’Elenco D dell’allegato 20 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, è possibile accedere al territorio nazionale, alle seguenti condizioni:

  • presentazione, al vettore, all’atto dell’imbarco e a chiunque sia incaricato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un tampone molecolare con risultato negativo ovvero a un tampone antigenico con risultato negativo nelle ventiquattro ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale. Il termine del test molecolare è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).

Per quanto riguarda gli spostamenti di cui all’elenco E dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, l’ingresso nel territorio nazionale è consentito alle seguenti condizioni:

  • presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia incaricato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale ad un tampone molecolare con esito negativo ovvero ad un tampone antigenico con esito negativo nelle ventiquattro ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale.

Le disposizioni previste dall’Ordinanza hanno effetto dal 16 dicembre 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.