Fondo perduto per riduzione del canone di locazione: non spetta per contratti “rinegoziati” prima del 25 dicembre 2020

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 38 del 20 gennaio 2022, ha fornito chiarimenti quanto al contributo a fondo perduto per diminuzione del canone di locazione.

L’articolo 9-quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto Ristori), rubricato “Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali”, è in vigore dal 25 dicembre 2020.

Detto articolo stabilisce che per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Con il provvedimento prot. n. 180139/2021 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 luglio 2021 è stato previsto che il contributo spetta a condizione che: la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data e che il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso.

Pertanto, il contributo in esame è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno rinegoziato l’importo del canone del contratto di affitto, per tutto o parte dell’anno 2021, riducendolo. In particolare, come illustrato nella Guida esplicativa pubblicata a luglio 2021, il contratto di locazione deve essere oggetto di “una o più rinegoziazioni” in diminuzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso e tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge istitutiva del contributo).

Ne consegue che il contributo non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati “rinegoziati” prima del 25 dicembre 2020. In assenza di una diversa indicazione normativa, infatti, l’articolo 9-quater non può che trovare applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore, sulla base del principio generale secondo cui la norma non dispone che per l’avvenire, e quindi per le rinegoziazioni effettuate a decorrere dal 25 dicembre 2020 relative a contratti di locazione in essere al 29 ottobre 2020 e solo con riferimento ai canoni del 2021 “rinegoziati”.