Credito del contribuente sempre contestabile dal Fisco, nessuna decadenza

La Corte di Cassazione con ordinanza 9559 del 24 marzo 2022 ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria, è legittimata a contestare il rimborso del credito preteso dal contribuente anche se sono scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento.

Una società contribuente, si opponeva al silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso di un credito Ireg riferibile all’anno d’imposta 1993 e richiesto in sede di dichiarazione mediante Modello Unico del 1994.

La CTR, nel rigettare l’appello della deducente, aveva osservato come l’Ufficio, nel merito, avesse contestato la sussistenza del credito del quale era stato chiesto il rimborso e che, al riguardo, la contribuente non aveva fornito una prova adeguata.

Secondo i giudici di appello, il fatto che la società avesse formalizzato l’istanza all’interno del Modello Unico e che fosse decorso il termine previsto per l’esercizio del potere di accertamento da parte dell’Ufficio finanziario, rimasto inerte, non aveva determinato la definitiva cristallizzazione del credito di cui si pretendeva il rimborso.

La società contribuente aveva impugnato le predette conclusioni davanti alla Suprema corte, dove aveva censurato la violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici.

Gli Ermellini rigettando il ricorso della società hanno statuito che il  principio di certezza del diritto, in tale contesto, risulta essere rispettato, atteso che la situazione fiscale del contribuente non è posta indefinitamente in discussione: la parte dilaziona nel tempo l’istanza di rimborso, preferendo il riporto a nuovo.